FIGC-LND Comunicato Ufficiale del 6 novembre 2013 |
ARS ET LABOR GROTTAGLIE – NARDO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
– rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società NARDO’ CALCIO, entro il tempo regolamentare di attesa;
– considerato che predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
– rilevato che la Società NARDO’ CALCIO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( CU. 24 – 27- 45);
– rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l’esclusione dal Campionato così come previsto dal 5º comma dell’art.53 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF;
– visti gli artt.17 CGS e 53 NOIF;
PQM
delibera:
1) di comminare alla società NARDO’ la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di escludere la società NARDO’ dal campionato di competenza;
3) di comminare alla società NARDO’ la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.
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